Art. 29
(Trattamento economico e normativo (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3
Per il congedo di cui all'articolo 27-bis e' riconosciuta per tutto il periodo un'indennita' giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. Il trattamento economico e normativo e' determinato ai sensi dell'articolo 22, commi da 2 a 7, e dell'articolo 23. Per il congedo di cui all'articolo 28 il trattamento economico e normativo e' quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.
Testo vigente dal 13 agosto 2022, tuttora in vigore · versione 49 su Normattiva