Art. 33 — Prolungamento del congedo (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)
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(( Per ogni minore con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. )) In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2011, N. 119)). Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.
Testo vigente dal 11 agosto 2011 al 25 giugno 2015 · versione 21 su Normattiva