Art. 50
Adozioni e affidamenti (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
Il congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti. Il limite di eta', di cui all'articolo 47, comma 1, e' elevato a sei anni. Fino al compimento dell'ottavo anno di eta' si applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'eta' compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino e' fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall'articolo 47, comma 2.
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