Art. 51Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)

((Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, la lavoratrice e il lavoratore comunicano direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell'articolo 47,le proprie generalita' allo scopo di usufruire del congedo medesimo)).

Testo vigente dal 19 dicembre 2012, tuttora in vigore · versione 27 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art51 · fonte su Normattiva