Art. 51
Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
((Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, la lavoratrice e il lavoratore comunicano direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell'articolo 47,le proprie generalita' allo scopo di usufruire del congedo medesimo)).
Testo vigente dal 19 dicembre 2012, tuttora in vigore · versione 27 su Normattiva