Art. 69
Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4)
Alle lavoratrici ((e ai lavoratori)) di cui al presente Capo, ((genitori)) di bambini nati a decorrere dal 1 gennaio 2000, e' esteso il diritto al congedo parentale di cui all'articolo 32, compresi il relativo trattamento economico e iltrattamento previdenziale di cui all'articolo 35, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.
Testo vigente dal 13 agosto 2022, tuttora in vigore · versione 49 su Normattiva