Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Straniero - Politiche sociali - Assegno di natalità (c.d. "Bonus bebè") e assegno di maternità - Beneficiari - Soggetti ammessi nello Stato a fini lavorativi o a fini diversi dall'attività lavorativa, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno - Esclusione - Irragionevolezza e disparità di trattamento, violazione dei principi, anche europei, a tutela della maternità e dell'infanzia - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 245005)
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione degli artt. 3, 31 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 34 CDFUE - l'art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, nella formulazione antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2021, e l'art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 3, lett. a ), della legge n. 238 del 2021, nella parte in cui escludono dalla concessione - rispettivamente - dell'assegno di natalità (c.d. "Bonus bebè") e dell'assegno di maternità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, il quale istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Le disposizioni censurate dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, ledono il diritto alla parità di trattamento nell'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, tutelato dall'art. 34 CDFUE in connessione con l'art. 12 della direttiva 2011/98 UE, che ha riconosciuto un insieme di diritti ai cittadini di Paesi terzi ammessi nello Stato per finalità lavorative o per finalità diverse, ai quali è consentito lavorare. Esse infatti, nell'introdurre presupposti reddituali stringenti per il riconoscimento di misure di sostegno alle famiglie più bisognose, istituiscono, per i soli cittadini di Paesi terzi, un sistema irragionevolmente più gravoso, che travalica la pur legittima finalità di accordare i benefici dello stato sociale a coloro che vantino un soggiorno regolare e non episodico sul territorio della nazione. Tale criterio selettivo nega adeguata tutela a coloro che siano legittimamente presenti sul territorio nazionale e siano tuttavia sprovvisti dei requisiti di reddito prescritti per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, così pregiudicando proprio i lavoratori che versano in condizioni di bisogno più pressante. ( Precedente: O. 182/2020 ).
sentenza 54/2022massima n. 44744 Riguarda ancheart. 1 legge 190/2014
Straniero - Erogazione dell'assegno di natalità e dell'assegno di maternità - Requisiti - Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, di quelli a tutela della famiglia, della maternità e dell'infanzia, nonché della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) - Connessione inscindibile tra i principi costituzionali evocati e quelli del diritto europeo - Conseguente dubbio della compatibilità della norma censurata con il diritto all'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali enunciati dalla CDFUE - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, e dell'art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001 - che stabiliscono il requisito del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per l'erogazione agli stranieri, rispettivamente, dell'assegno di natalità e dell'assegno di maternità - è disposta la sottoposizione alla Corte di giustizia dell'Unione europea (ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 TFUE), delle seguenti questioni pregiudiziali: a) se l'art. 34 dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) debba essere interpretato nel senso che nel suo àmbito di applicazione rientrino l'assegno di natalità e l'assegno di maternità, in base all'art. 3, par. 1, lett. b ) e j ), del regolamento (CE) n. 883/2004, richiamato dall'art. 12, par. 1, lett. e ), della direttiva 2011/98/UE, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico; b) e se, pertanto, il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso di non consentire una normativa nazionale che non estende agli stranieri titolari del permesso unico di cui alla medesima direttiva le provvidenze sopra citate, già concesse agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. È necessario sollecitare alla Corte di giustizia un chiarimento sulle disposizioni del diritto dell'Unione che incidono sulla soluzione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 3, 31, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 20, 21, 24, 33 e 34 CDFUE, in quanto l'assegno di natalità non è riconducibile all'assegno speciale di nascita o di adozione menzionato nell'Allegato I del regolamento (CE) n. 883/2004, per cui occorre accertare se si possa definire come prestazione familiare, anche in ragione delle rilevanti innovazioni degli ultimi anni, che l'hanno ricondotta al novero delle prestazioni di sicurezza sociale, rivelando una pluralità di funzioni che potrebbero renderne incerta la qualificazione. Anche quanto all'assegno di maternità si chiede alla Corte di giustizia se esso debba essere incluso nella garanzia dell'art. 34 CDFUE, letto alla luce del diritto secondario, che mira ad assicurare uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro a tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli Stati membri. La Corte costituzionale ha competenza a sindacare gli eventuali profili di contrasto delle disposizioni nazionali con i princìpi enunciati dalla CDFUE, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati, alla stregua dell'art. 6, par. 1, TUE. ( Precedente citato: ord. n. 117 del 2019 ). Quando è lo stesso rimettente a sollevare una questione di legittimità costituzionale che investe anche le norme CDFUE, la Corte costituzionale non può esimersi dal valutare se la disposizione censurata infranga, in pari tempo, i princìpi costituzionali e le garanzie sancite dalla CDFUE; l'integrarsi delle garanzie della Costituzione con quelle sancite dalla Carta DFUE determina, infatti, un concorso di rimedi giurisdizionali, arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione. ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2019 e n. 20 del 2019 ). In quanto giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 267 TFUE, la Corte costituzionale esperisce il rinvio pregiudiziale ogniqualvolta ciò sia necessario per chiarire il significato e gli effetti delle norme CDFUE; e potrà, all'esito di tale valutazione, dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, rimuovendo così la stessa dall'ordinamento nazionale, con effetti erga omnes . ( Precedente citato: ordinanza n. 117 del 2019 ). Il rinvio pregiudiziale si colloca in un quadro di costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia, nel quale le Corti costituzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di giustizia affinché sia assicurata la massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico. L'intervento chiarificatore che si richiede alla Corte di giustizia è funzionale, altresì, alla garanzia di uniforme interpretazione dei diritti e degli obblighi che discendono dal diritto dell'Unione. ( Precedente citato: sentenza n. 269 del 2017 ).
Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea - Richiesta di decisione con procedimento accelerato - Possibilità quando l'incertezza sul significato da attribuire al diritto dell'Unione abbia generato un ampio contenzioso e incida su un settore nevralgico della politica dell'Unione (nel caso di specie: politica comune dell'immigrazione dell'Unione europea).
È chiesto, in base all'art. 105 del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 25 settembre 2012, che le questioni di interpretazione dell'art. 34 dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), promosse in via pregiudiziale dalla Corte costituzionale - nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, e dell'art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001 -, ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del TFUE, siano decise con procedimento accelerato. Il rinvio è necessario anche per l'ampiezza del contenzioso pendente, che attesta un grave stato di incertezza sul significato da attribuire al diritto dell'Unione, visto che mentre l'orientamento diffuso nella giurisprudenza di merito attribuisce efficacia diretta alle previsioni dell'art. 12 della direttiva 2011/98/UE, esso non è seguìto dall'amministrazione competente a erogare le provvidenze disciplinate dalle norme censurate. L'incertezza, che è necessario dirimere in maniera sollecita, è tanto più grave in quanto riguarda sia il settore nevralgico della politica comune dell'immigrazione dell'Unione europea nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sia il tema della parità di trattamento tra cittadini dei paesi terzi e cittadini degli Stati membri in cui soggiornano, che di tale politica rappresenta elemento qualificante e propulsivo.
Straniero - Straniero extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare - Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e assegno di maternità - Requisiti - Possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) - Denunciata irragionevole disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri, violazione del diritto all'assistenza sociale, nonché delle norme di diritto internazionale e degli obblighi derivanti dalla CEDU - Inesatta e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Insufficiente motivazione a sostegno della censura - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per inesatta e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nonché per insufficiente motivazione a sostegno della censura, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, quest'ultimo in relazione all'art. 14 della CEDU, e 38 Cost. - dell'art. 65, comma 1, della legge n. 448 del 1998, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 97 del 2013, e dell'art. 74, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui limitano ai soli cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo l'accesso all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e a quello di maternità. Il rimettente avrebbe dovuto prendere in esame la direttiva 2011/98/UE, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro - e in particolare il principio di parità di trattamento (art. 12) riconosciuto a determinate categorie di cittadini di paesi terzi, come interpretato dalla Corte di giustizia europea,- e valutarne l'applicabilità nel caso sottoposto al suo giudizio. ( Precedente citato: ordinanza n. 95 del 2017 ).
sentenza 52/2019massima n. 41939 Riguarda ancheart. 65 legge 448/1998art. 13 legge 97/2013
Straniero - Straniero extracomunitario - Requisiti per beneficiare dell'assegno di maternità - Necessario possesso della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) - Denunciato contrasto con i principi di eguaglianza e solidarietà sociale, con la tutela della maternità e dell'infanzia, e con il divieto europeo e convenzionale di discriminazione - Omessa verifica della eventuale applicabilità nel giudizio a quo di norma relativa a permesso di soggiorno per motivi umanitari - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001 - sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 31, 38 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 14 della CEDU, 1 del relativo Protocollo addizionale, 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e 6 del TUE - nella parte in cui, subordinando il diritto all'assegno di maternità al possesso della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), discriminerebbe lo straniero extracomunitario rispetto al cittadino. Il rimettente non ha tenuto conto della eventuale applicabilità nel giudizio a quo della disciplina dettata dall'art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, che riconosce agli stranieri in possesso, come nel caso di specie, del permesso di soggiorno per motivi umanitari "i medesimi diritti" attribuiti dal citato d.lgs. ai titolari dello status di "protezione sussidiaria", tra i quali il diritto "al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria" (art. 27, comma 1). (Precedenti citati: ordinanze n. 180 del 2016 e n. 197 del 2013).
sentenza 95/2017massima n. 39571 Straniero - Straniero extracomunitario - Requisiti per beneficiare dell'assegno di maternità - Necessario possesso della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) - Denunciato contrasto con i principi di eguaglianza e solidarietà sociale, con la tutela della maternità e dell'infanzia, e con il divieto europeo e convenzionale di discriminazione - Omessa verifica della eventuale applicabilità nel giudizio a quo di direttiva europea in luogo della norma censurata - Insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001 - sollevate dal Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 31, 38 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 14 della CEDU, 1 del relativo Protocollo addizionale, 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e 6 del TUE - nella parte in cui, subordinando il diritto all'assegno di maternità al possesso della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), discriminerebbe lo straniero extracomunitario rispetto al cittadino. Il rimettente non ha tenuto conto della possibilità che - per le ricorrenti nel giudizio a quo, titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari - trovi eventualmente applicazione l'art. 12 della direttiva 2011/98/UE, in base al quale "ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002", è riconosciuto il medesimo trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro per quanto concerne i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004. Secondo la giurisprudenza costituzionale, il rimettente deve espressamente indicare i motivi che osterebbero alla non applicazione del diritto interno in contrasto con il diritto dell'Unione europea, venendo altrimenti meno la sufficienza della motivazione in ordine alla rilevanza della questione. (Precedenti citati: ordinanza n. 298 del 2011, che richiama le sentenze n. 288 del 2010, n. 227 del 2010, n. 125 del 2009 e n. 284 del 2007).
sentenza 95/2017massima n. 39572