Art. 81
Oneri derivanti dall'assegno di maternita' per lavori atipici e discontinui (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 9)
L'assegno di cui all'articolo 75 e' posto a carico dello Stato.
Testo vigente dal 26 aprile 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva