Art. 113
[1]' solidale dei nuovi possessori di immobili (articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. I nuovi possessori di immobili a titolo di proprieta' o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, sanzioni e interessi iscritti o iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per la base alla voltura catastale. 2. Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l'Ufficio dispone, su richiesta dell'interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso divieto all'agente della riscossione di compiere qualsiasi procedura sui beni dei precedenti.
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