Art. 127
[1]di applicazione dell'articolo 108 (articolo 20-bis decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
[2]1. Puessere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo 108 il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate nonche' dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
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