Art. 136
[1]giurisdizionali per entrate non devolute alle corti di giustizia tributarie (articolo 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
[2]1. Per le entrate non tributarie il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo pu sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi. 2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione dell'articolo 154, comma 1, e le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. ((Il ricorso e' notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.)) 3. A esecuzione iniziata il giudice pusospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all'articolo 157.
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