Art. 152
[1]per l'agente della riscossione di acquisto dei beni pignorati (articolo 55 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione non puchiedere l'assegnazione dei beni pignorati, ne' rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.
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