Art. 156
[1]dei danni (articolo 59 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione puproporre azione contro l'agente della riscossione dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni. 2. L'agente della riscossione risponde dei danni e delle spese del giudizio, salvi i diritti degli enti creditori.
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