Art. 158
[1]del procedimento per pagamento del debito (articolo 61 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Salvo quanto previsto dall'articolo 143, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese ovvero gli esibisce la prova dell'avvenuto pagamento.
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