Art. 161

[1]dei beni pignorati (articolo 64 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. Salvo quanto disposto dall'articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall'articolo 167, la custodia dei beni mobili pignorati e' affidata allo stesso debitore o a un terzo. L'agente della riscossione non puessere nominato custode. 2. L'agente della riscossione puin ogni tempo disporre la sostituzione del custode. 3. In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.

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