Art. 64
Salvo quanto disposto dall'articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall'articolo 70, la custodia dei beni mobili pignorati e' affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il concessionario non puo' essere nominato custode. Il concessionario puo' in ogni tempo disporre la sostituzione del custode. In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.
Testo vigente dal 1 luglio 1999 al 1 gennaio 2027 · versione 62 su Normattiva