Art. 162
[1]del verbale di pignoramento (articolo 65 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Il verbale di pignoramento e' notificato al debitore. 2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, e' eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.
Testo vigente dal 26 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva