Art. 182
[1]e terzo incanto (articolo 81 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente. 2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, l'agente della riscossione procede a un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
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