Art. 179
[1]di vendita (articolo 78 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:
- a)le generalita' del soggetto nei confronti del quale si procede;
- b)la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;
- c)l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- d)il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
- e)l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione gia' maturate;
- f)il prezzo base dell'incanto;
- g)la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
- h)l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
- i)l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
- l)il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 183, comma 1;
- m)
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