Art. 185
[1]della somma ricavata (articolo 84 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Il giudice dell'esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell'articolo 510, primo comma, del codice di procedura civile. 2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dall'agente della riscossione, provvede a norma dell'articolo 596 del codice di procedura civile.
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