Art. 191

[1]del debitore al concordato preventivo (articolo 90 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. Se il debitore e' ammesso al concordato preventivo, l'agente della riscossione compie, sulla base del ruolo, ogni attivita' necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura. 2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito e' comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti all'articolo 108, comma 1, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

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