Art. 200
[1](articolo 9 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
[2]1. L'interessato che intende contestare il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito nonche' la notifica effettuata dall'autorita' competente dello Stato membro richiedente deve adire l'organo competente dello Stato membro richiedente ai sensi delle leggi ivi vigenti. Tali informazioni sono contenute nel titolo uniforme approvato dal regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011. 2. Se nel corso della procedura di recupero, viene promossa un'azione di cui al comma 1 presso l'organo competente nazionale, gli uffici di collegamento provvedono, su segnalazione dei competenti uffici od organi nazionali, a informare l'autorita' adita della contestazione, indicando gli elementi del credito che non sono oggetto di contestazione. 3. Gli uffici di collegamento che ricevono notizia dall'autorita' richiedente o dal soggetto interessato dell'avvenuta impugnazione presso l'organo competente in detto Stato membro richiedente, salva istanza contraria formulata dalla stessa autorita' richiedente, dispongono, anche tramite le proprie strutture territoriali, la sospensione della procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo e ne danno comunicazione, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento indicato nell'articolo 199, comma 3, all'agente della riscossione, il quale procede in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente. 4. Su domanda dell'autorita' richiedente e, ove si ritenga necessario, gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, richiedono, ai sensi dell'articolo 74 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, l'adozione delle misure cautelari. 5. Qualora la procedura di recupero di un credito contestato sia stata comunque intrapresa a seguito della richiesta motivata dell'autorita' richiedente di cui all'articolo 199, comma 1, lettera a), e l'esito della contestazione risulti favorevole al debitore, l'autorita' richiedente e' tenuta alla restituzione dell'importo recuperato unitamente a ogni ulteriore somma dovuta secondo la legislazione dello Stato adito. 6. L'interessato che intende contestare la validita' di una notifica effettuata dallo Stato membro adito e gli atti della procedura esecutiva adottata dallo stesso Stato membro deve adire l'organo competente di detto Stato, secondo le disposizioni normative in esso vigenti. 7. Qualora sia in corso una procedura amichevole con l'autorita' competente dell'altro Stato membro richiedente e l'esito della procedura puinfluire sull'ammontare e sull'esistenza del credito per il quale e' stata richiesta l'assistenza, gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, sospendono, a meno che si tratti di un caso di estrema urgenza per frode o insolvenza, le misure di recupero fino alla conclusione della procedura, dandone comunicazione, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento indicato nell'articolo 199, comma 3, all'agente della riscossione, il quale procede in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente. Qualora le misure di recupero siano sospese, si applicano le disposizioni di cui al comma 4. Gli uffici di collegamento informano l'autorita' richiedente dell'avvenuta sospensione.
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