Art. 201
[1]o ritiro della domanda di assistenza al recupero (articolo 10 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
[2]1. Qualora si verifichi la necessita', su segnalazione degli uffici e degli organi nazionali competenti, di modificare o di ritirare una domanda di recupero gia' presentata, gli uffici di collegamento ne danno immediata comunicazione all'autorita' adita, precisando i motivi della modifica o del ritiro. 2. Se la modifica della domanda e' dovuta a una decisione emessa dall'organo competente a seguito del ricorso a esso presentato dal soggetto interessato ai sensi dell'articolo 200, comma 1, gli uffici di collegamento trasmettono all'autorita' adita la suddetta decisione insieme a un nuovo titolo uniforme. Qualora la modifica comporti un aumento dell'importo del credito, gli uffici di collegamento inoltrano all'autorita' adita anche una nuova richiesta. 3. Gli uffici di collegamento che vengono informati dall'autorita' adita di una modifica della domanda iniziale di assistenza che comporta una riduzione dell'importo del credito, procedono, anche tramite le proprie strutture territoriali, sulla base del nuovo titolo uniforme, incaricando l'agente della riscossione a proseguire l'azione avviata per il recupero limitatamente all'importo residuo. A tal fine si applicano le disposizioni dell'articolo 222. Se la modifica della domanda iniziale di assistenza comporta un aumento dell'importo del credito, gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, procedono sulla base del nuovo titolo uniforme alla riscossione dell'ulteriore importo. A tale fine affidano il carico all'agente della riscossione sulla base del nuovo titolo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 199 e 200.
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