Art. 218

[1]particolari relative al rimborso delle spese per le procedure esecutive relative ad annualita' pregresse (articolo 1, commi 684 e 685, legge 23 dicembre 2014, n. 190)

[2]1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolate le modalita' per l'erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilita'. 2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, la restituzione all'agente della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, e' effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un'apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art218 · fonte su Normattiva