Art. 187
[1]di beni mobili registrati (articolo 86 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 1, comma 611, lettera e), legge 27 dicembre 2013, n. 147; articolo 7, comma 2, lettera gg-octies), decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge ((12 luglio 2011, n. 106)))
[2]1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 146, comma 1, l'agente della riscossione pudisporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri. 2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e' avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' eseguito il fermo, senza necessita' di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile e' strumentale all'attivita' di impresa o della professione. 3. L'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa prevista alla voce 16 della tabella di cui all'allegato A al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30, del 6 febbraio 2001, con l'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio della comunicazione di cui al comma 2 ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo. 4. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 5. In caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati, il debitore non e' tenuto al pagamento di spese ne' all'agente della riscossione ne' al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri. 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva