Art. 22
[1]incaricati della riscossione (articolo 4 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
[2]1. Le entrate sono riscosse dall'agente della riscossione e dagli istituti di credito secondo le modalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze. 2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate pu essere affidato anche a Poste italiane S.p.a. con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. 3. A decorrere dal 1º gennaio 2004, il compenso spettante all'agente della riscossione, banche e Poste italiane S.p.a. e' determinato sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate, tenuto conto dei costi diretti e indiretti del servizio. 4. Alla trasmissione dei dati analitici relativi a ogni singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze. 5. L'agente della riscossione trasmette, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonche' ai singoli versamenti effettuati alla Tesoreria dello Stato e alle casse degli enti destinatari. 6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalita' e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati.
Testo vigente dal 26 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva