Art. 6
[1]alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi (articolo 31, comma 1, ((primo, quarto, quinto e sesto periodo)), decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
[2]1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 3, comma 1, relativi alle imposte erariali, e' vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e' scaduto il termine di pagamento. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141)). E' comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d'imposta. Nell'ambito delle attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e' assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva