Art. 220
[1]di contabilizzazione (articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e articolo 13 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
[2]1. L'agente della riscossione rende la contabilita' delle riscossioni mediante ruolo e conserva le posizioni dei singoli contribuenti anche con sistemi informatici; le modalita' e i termini sono individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Le modalita' con le quali le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano all'agente della riscossione le somme iscritte a ruolo pagate dai debitori sono stabilite con convenzioni approvate con il decreto previsto dall'articolo 219, comma 1. 3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti gli adempimenti degli uffici e dell'agente della riscossione in ordine ((...)) alla resa delle contabilita' di cui al comma 1. 4. L'agente della riscossione tiene la contabilita' delle somme riscosse e di quelle versate ai sensi della parte I, titolo I, capo III, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia delle finanze. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per la resa della contabilita' amministrativa di cui all'articolo 252 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' le notizie di accertamento e di riscossione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239.
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