Art. 226
[1]dell'Agente della riscossione (articolo 2 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
[2]1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attivita' di cui all'articolo 210, relativamente alle quote affidatele, assicurando:
- a)la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 102, ovvero dall'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel pi ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali;
- b)il tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito, effettuato con le modalita' di cui alla lettera a);
- c)la gestione delle attivita' di recupero coattivo conformemente a quanto pianificato annualmente ai sensi dell'articolo 210;
- d)la trasmissione telematica all'ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo altresi' le ulteriori modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonche' le riscossioni effettuate nel mese precedente. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 26 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva