Art. 228
[1]in causa dell'ente creditore (articolo 39 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
[2]1. L'agente della riscossione, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarita' o la validita' degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
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