Art. 229
[1]' di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione (articolo 5-octies decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215)
[2]1. L'agente della riscossione ((e le regioni e province autonome provvedono)) al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonche' di ogni accessorio di legge, esclusivamente mediante l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'agente della riscossione, ((e al competente ufficio della regione e/o provincia autonoma soccombente indicati nei relativi siti istituzionali)), a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato e' tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non puprocedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dal 21 dicembre 2021.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva