Art. 233
[1]degli ufficiali della riscossione (articolo 43 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
[2]1. L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni in tutto il territorio nazionale, in rapporto di lavoro subordinato con l'agente della riscossione stesso e sotto la sua sorveglianza; l'ufficiale della riscossione non pufarsi rappresentare ne' sostituire.
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