Art. 240

[1]che restano abrogate

[2]1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano abrogate le seguenti disposizioni:

  • a)il titolo X e il titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;
  • b)l'articolo 60, commi dal secondo al quinto, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  • c)l'articolo 35, quinto comma, secondo periodo, e nono comma della legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • d)il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
  • e)l'articolo 2, a eccezione dei commi 11, 11-bis, 12, 15, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;
  • f)l'articolo 11, commi 4-bis e 5, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;
  • g)l'articolo 2, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 349;
  • h)l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.

Testo vigente dal 26 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art240 · fonte su Normattiva