Art. 11
[1]degli adempimenti e dei versamenti (articolo 37, comma 11-bis, ((primo periodo,)) decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)
[2]1. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 3 e 10, comma 4, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.
Testo vigente dal 20 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva