Art. 56
[1]sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti (articolo 27-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e articolo 2, comma 2, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 49)
[2]1. Le societa' che detengono una partecipazione diretta, non inferiore al 20 per cento del capitale della societa' che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui all'articolo 55, commi 4 e 5, se:
- a)rivestono una delle forme previste nell'allegato I, parte A, della direttiva n. 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011;
- b)risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea;
- c)sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte indicate nella predetta direttiva;
- d)la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno. 2. ((La disposizione del comma 1 si applica altresi' alle remunerazioni di cui all'articolo 98, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della societa' erogante, sempreche' la remunerazione sia erogata a societa' con i requisiti indicati nel comma 1.)) 3. La percentuale indicata nel comma 1, e' ridotta al 15 per cento per gli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2007 e al 10 per cento per quelli distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2009. 4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorita' fiscali dello Stato estero, che attesti che la societa' non residente possieda i requisiti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), nonche' una dichiarazione della societa' che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1. 5. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della societa' beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'articolo 33 possono non applicare la ritenuta di cui all'articolo 55, commi 4 e 5. In questo caso, la documentazione di cui al comma 4 deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite specifiche modalita' di attuazione mediante approvazione di appositi modelli. 6. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, e' attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva