Art. 68

[1]per la non applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nei confronti dei non residenti (articolo 7 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)

[2]1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 67, comma 1, i soggetti non residenti ivi indicati devono depositare, direttamente o indirettamente, i titoli presso una banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di societa' di intermediazione mobiliare non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con l'Agenzia delle entrate. 2. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui al comma 1 deve acquisire:

  • a)un'autocertificazione dell'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli che attesti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 1 per la non applicazione dell'imposta. Relativamente agli investitori istituzionali privi di soggettivita' tributaria, si considera beneficiario effettivo l'investitore istituzionale stesso e l'autocertificazione di cui al primo periodo deve essere resa dal relativo organo di gestione. L'autocertificazione deve essere redatta in conformita' a quanto stabilito con uno o pidecreti del Ministro dell'economia e delle finanze. La predetta autocertificazione produce effetti salvo revoca e non deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte al medesimo intermediario certificazioni equivalenti per le stesse o altre finalita';
  • b)i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonche' il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi e altri frutti, non soggetti a imposta sostitutiva, di sua pertinenza. 3. Le informazioni e i documenti di cui al comma 2 possono essere acquisiti anche per il tramite di intermediari che intervengono nel deposito dei titoli indirettamente effettuato presso una banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente. 4. La mancata acquisizione della dichiarazione di cui al comma 2, lettera a) da parte dei soggetti depositari di cui al comma 1 determina l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui proventi spettanti ai soggetti non residenti. La predetta dichiarazione non e' acquisita relativamente agli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. 5. Relativamente ai proventi per i quali non siano state acquisite le informazioni di cui al comma 2, lettera b) o siano state acquisite informazioni inesatte o non complete, la banca o la societa' di intermediazione mobiliare provvede al versamento della corrispondente imposta sostitutiva, maggiorata dell'1,5 per cento per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Il versamento non puin ogni caso essere effettuato oltre il termine di invio delle comunicazioni di cui all'articolo 69, comma 2, relative al periodo al quale i proventi si riferiscono.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art68 · fonte su Normattiva