Art. 67
[1]dalla ritenuta a titolo d'imposta per i soggetti non residenti (articolo 6 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
[2]1. Non sono soggetti a imposizione gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 63, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Non sono altresi' soggetti a imposizione gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:
- a)enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- b)gli investitori istituzionali esteri, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;
- c)banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
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