Art. 82

[1]di somme erroneamente rimborsate (articolo 43 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. ((L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se piu' ampio, entro il termine di cui all'articolo 293, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, maggiorato di dodici mesi.)) 2. ((Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 262, comma 1, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte a ruolo unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per la imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'articolo 97.)) Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi a ruolo.

Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art82 · fonte su Normattiva