Art. 101
[1]di pagamento (articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
- a)((del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nonche' del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi dell'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;))
- b)((del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 245 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;))
- c)del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio;
- d)del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 96. 2. In deroga alle disposizioni del comma 1, l'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza:
- a)per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:
- 1)alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ai sensi degli articoli 106 e 111 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- 2)alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 119 e 120 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019;
- b)per i crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 57 del predetto decreto legislativo n. 14 del 2019, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione di cui all'articolo 63 del predetto decreto legislativo n. 14 del 2019, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui al citato articolo 63, comma 8, del decreto legislativo n. 14 del 2019, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento dell'accordo;
- c)per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione del decreto di apertura del concordato minore ovvero della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:
- 1)alla pubblicazione della sentenza che revoca l'omologazione del concordato minore, ai sensi degli articoli 81, comma 5 e 82 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019;
- 2)alla pubblicazione della sentenza che revoca l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli articoli 71, comma 5, e 72 del decreto legislativo n. 14 del 2019. 3. Se successivamente alla chiusura delle procedure di cui al comma 2, lettere a) e b) viene dichiarata la liquidazione giudiziale del debitore, l'agente della riscossione procede all'insinuazione al passivo ai sensi dell'articolo 188, comma 4, senza necessita' di notificare la cartella di pagamento. 4. La cartella di pagamento, redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' a esecuzione forzata. 5. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo e' stato reso esecutivo. 6. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato e' considerato giorno festivo. 7. Il comma 2 e gli articoli 189 e 191 continuano ad applicarsi, nei limiti stabiliti dal presente articolo, alle procedure di cui all'articolo 390, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 14 del 2019.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva