Art. 98

[1]per dilazione del pagamento (articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato ai sensi dell'articolo 105, comma 1, si applicano gli interessi al tasso stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2007, n. 244. 2. L'ammontare degli interessi dovuti e' determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed e' riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite. 3. I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione e' prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'articolo 97.

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