Art. 105
[1]del pagamento delle somme iscritte a ruolo (articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 13, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
[2]1. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficolta' economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
- a)ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- b)novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- c)centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. 2. Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficolta' economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:
- a)per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
- b)per le somme di importo fino a 120.000 euro:
- 1)da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 2)da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 3)da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. 3. Ai fini di cui al comma 2, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta', documentata dal contribuente, e' effettuata avendo riguardo:
- a)per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entita' del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente gia' in rateazione;
- b)
Testo vigente dal 26 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva