Art. 1
Formazione della personalita' degli alunni e liberta' di insegnamento
Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti e' garantita la liberta' di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. L'esercizio di tale liberta' e' diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalita' degli alunni. Egarantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva