Art. 116
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Per gli alunni extracomunitari sono attuati, analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, specifici insegnamenti integrativi nella lingua e cultura di origine. Possono altresi' essere attuate forme di recupero ai sensi dell'articolo 131, comma 2.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 27 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva