Art. 145
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Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio in conformita' al disposto del precedente articolo 144. I docenti di classe possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione. L'alunno non ammesso ripete l'ultima classe frequentata.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 3 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva