Art. 150

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Entro dieci giorni dal termine della sessione di esami, i direttori didattici sono tenuti a rilasciare agli alunni che conseguono la licenza elementare il relativo attestato. Il rilascio dell'attestato e' gratuito. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole elementari parificate. Ai candidati privatisti che abbiano superato esami di idoneita' o di licenza presso una scuola statale o presso una scuola parificata, il rilascio dell'attestato di idoneita' o di licenza e' del pari gratuito. Gli attestati di cui sopra sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 3 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art150 · fonte su Normattiva