Art. 160
Contributi dello Stato
Lo Stato contribuisce, ai sensi e con i criteri di cui agli articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva