Art. 164
Formazione delle classi
Alla formazione delle classi e alla assegnazione ad esse dei singoli docenti provvede il preside sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di istituto e delle proposte del collegio dei docenti. In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi dell'articolo 115, comma 4, del presente testo unico.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva