Art. 2 — Tutela della liberta' di coscienza degli alunni e diritto allo studio
L'azione di promozione di cui all'articolo 1 e' attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva