Art. 205
Regolamenti
Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o piu' regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalita' organizzative degli scrutini ed esami stessi. Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, e l'eventuale articolazione in indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per i quali essa sia prevista, nonche' l'istituzione di corsi di specializzazione di durata annuale negli istituti tecnici ad indirizzo agrario e di corsi di perfezionamento negli istituti tecnici ad indirizzo industriale, sempreche' sia possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nei bilanci degli istituti stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i programmi di insegnamento. E' fatto salvo, per gli istituti professionali, quanto previsto dall'articolo 60, comma 3. ((2-bis. Per ottimizzare le risorse disponibili nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa integrata fra istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i corsi di specializzazione e perfezionamento di cui al comma 2 possono essere istituiti in tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore nell'ambito delle attuali disponibilita' di bilancio)) Per gli istituti aventi finalita' ed ordinamento speciali gli indirizzi, le sezioni e le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, sono determinati con il decreto che provvede alla loro istituzione. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, la validita' dei titoli di maturita' conseguiti negli istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli istituti tecnici. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono dettate norme per il funzionamento dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonche' per la definizione delle modalita' con le quali il personale docente delle scuole e degli istituti annessi partecipa allo svolgimento di particolari attivita' formative da realizzare nell'ambito dell'istituzione educativa. Fino all'emanazione delle norme di cui al presente articolo restano ferme le disposizioni vigenti.
Testo vigente dal 1 gennaio 1999, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva