Art. 214

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In corrispondenza delle singole cattedre relative agli insegnamenti fondamentali presso le accademie di belle arti e' previsto un posto di assistente. L'assistente svolge attivita' didattica coadiuvando il docente della cattedra in corrispondenza della quale e' istituito il posto. (( 2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame)) L'orario settimanale obbligatorio dell'assistente e' di 16 ore. L'assistente puo' essere trasferito ad altra cattedra della stessa materia o di materia affine, anche in altra sede, su domanda dell'interessato.

Testo vigente dal 25 maggio 1999 al 5 luglio 2024 · versione 25 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art214 · fonte su Normattiva